I recenti e noti fatti che riguardano alcune società, come ripresi dalla stampa specializzata, hanno attenzionato i media su quella che viene descritta come la truffa dell'oro la quale presenta, sotto alcuni aspetti, non pochi elementi di similitudine con quella più nota ma altrettanto tragica di alcun anni or sono, della vendita dei c.d. diamanti da investimento.
La truffa dell'oro pare essere strutturata come uno schema piramidale Ponzi.
Pertanto, il denaro, raccolto tra i potenziali investitori da sedicenti promotori che operano nelle vesti di consulenti finanziari, non verrebbe investito in oro bensì servirebbe a pagare i rendimenti di altri investitori che sono "entrati", prima, nella catena di montaggio delle vendite.
Usualmente lo schema viene rappresentato, non a caso, come una piramide. Tanto più ha successo tanto più è necessario che la base della piramide cresca (e si allarghi) perché occorre attrarre più persone per pagare (con i loro investimenti sotto forma di entrate) i rendimenti di quelli precedenti.
Questo schema in buona sostanza non produce un vero e proprio investimento come surrettiziamente suppone colui il quale aderisce ma con la promessa di un alto rendimento utilizza le somme raccolte per ripagare le posizioni di altri investitori.
Un valido esempio può essere il seguente: Tizio é convinto di investire in oro e pertanto versa alla società Alfa una somma pari a 100; a sua insaputa però la metà di questi, pari a 50 vengono "girati" a Caio (che Tizio non conosce e non ha mai incontrato in vita sua) che è un altro investitore, esattamente nella stessa posizione di Tizio, solo che ha fatto il medesimo investimento l'anno prima e adesso vuole percepire il rendimento. Si noti che finché lo schema regge in effetti i rendimenti possono essere pagati e anche Tizio l'anno dopo potrebbe prenderli se dovessero entrare come investitori, per esempio, Mevio e Sempronio che versando a loro volta 100 ciascuno dovranno, a loro insaputa, pagare sia Tizio che, ancora, Caio. Non a caso quindi, una catena.
Da subito quindi per capire se si è vittime di questa prassi sembra opportuno prestare attenzione ai rendimenti che vengono garantiti: rappresentano infatti uno dei principali indici perché si possa capire se si è oggetto di questa truffa.
Si tenga quindi a mente che rendimenti mensili pari al 4-5-6% che portano a ritorni fuori mercato nell'arco di un anno, anche pari a somme che oscillano tra il 40/50% di quanto investito, dovrebbero essere quantomeno sospetti.
Ancor più poi se l'oro non lo si vede mai, perché viene trattenuto in via fiduciaria, depositato presso caveau, al suo posto ci sono dei certificati, o qualunque altra scusa. Fermo restando che alle vittime potrebbe anche essere opposto racconti di fantasia a mo di giustificazione come ad esempio che i c.d. lingotti non possono circolare quindi è obbligatorio lasciarli in custodia presso una realtà specializzata.
Altro presupposto di pericolo è se l'oro in questione viene promosso come bene rifugio, facilmente liquidabile, in costante crescita magari con l'ausilio di materiale dove ci sono sedicenti proiezioni di guadagno con grafici e presunte indagini di mercato (pure eventualmente recanti alcune diciture di società che fanno effettivamente analisi di mercato ma che a ben guardare é documentazione liberamente accessibile e chi le produce è del tutto estraneo alla vicenda). Sono tecniche di vendita basate sulla persuasione all'acquisto.
Problematico è anche il fatto che il taglio degli investimenti minimi possa variare da 10.000 fino a oltre 50.000 euro, a volte persino con la proposta di un piano di accumulo programmato e continuato, che punta efficacemente a blindare la somma investita in modo che non possa essere riscattata prima di "tot" anni. Durante i quali il malcapitato investitore continua a ricevere report e a vedersi pagare gli interessi (perlomeno finché lo schema regge), ma che altresì impone di versare periodicamente delle ulteriori somme, sempre nell'oro. In pratica gli artefici del meccanismo di vendita/piazzamento si riprendono quello che danno (finché lo danno) sotto forma di interessi.
Come una buona parte delle truffe ci ha tristemente insegnato, partendo ad esempio da quella del Forex che ho avuto modo di apprendere plurime volte, non c'è uno schema ritualmente uguale: esistono delle varianti e delle piccole ma significative evoluzioni. Questo si verifica per via del fatto che in circolazione ci sono diverse realtà che promuovono questo schema quindi ci sono più venditori, alcuni dei quali apportano delle modifiche e cercano di migliorare il contenuto della vendita provando anche a legittimarla. Così facendo peraltro possono procedere alla luce del sole, promuovendo questo business come se effettivamente fosse un investimento sicuro.
Non è esatto quindi qualificare come truffatore chiunque proponga questo impiego del capitale perché lo sarà in modo più spudorato colui il quale si adopera, fin da subito, con l'intento di agire secondo uno schema Ponzi quindi con autorappresentazione piena dei suoi effetti e ben consapevole di irretire, raggirare e illudere i c.d. investitori.
Anche l'eventuale riservatezza su questi investimenti è un dato da non sottovalutare.
Una parte delle vittime potrebbe essere stata raggiunta da questi consulenti sui social o sui forum della finanza, inviati anche alle chat tramite messaggistiche, dove, è bene ricordarlo e ribadirlo, spesso non ci sono filtri di verifica e chiunque può interagire con gli investitori promuovendo qualunque cosa fino anche, e purtroppo, delle truffe. Ma non solo, anche l'idea di essere ammessi a eventi esclusivi come cene o colazioni dove si svolgono dei "face to face" o dei "one to one" tra potenziali investitori e consulenti, persino sotto l'egida di millantati networking o reti di fare impresa o altre terminologie che ingolosiscono l'investitore, dovrebbe allarmare. Ancor più poi se l'accesso è garantito attraverso il passaparola.
Negli ultimi anni il networking finalizzato a promuovere reti di contatti, anche tramite il marketing referenziale a qualunque livello, crea relazioni strutturate in gruppi di persone desiderose di scambiarsi biglietti da visita, conoscenze e altro che ha portato al proliferare di un enorme numero di sigle che puntano a creare queste reti, ma senza che vi siano delle vere e proprie attività di filtraggio tali da consentire che i venditori partecipanti a questi networking siano animati effettivamente da buone intenzioni. E non invece, magari, da uno schema Ponzi! Anche l'ingresso in queste reti, tanto più sono riservate tanto più dovrebbe mettere in guardia la persona. In special modo poi quando vengono richiesti molti contatti di parenti, amici, conoscenti e colleghi che finiscono in mano a persone, di fatto, estranee.
Infatti un ulteriore aspetto della truffa dell'oro come già accaduto con il Forex può addirittura essere quello, malevolo, di chiedere all'investitore, a sua volta, di coinvolgere altri. Di portare cioè clienti che aderiscano a questo business, facendo da referenti.
E non si può escludere che questa luciferina opzione venga proposta all'investitore che ha mangiato la foglia, tale per cui se vuole riavere indietro quanto investito deve portare dentro altre persone. Guai mai ad assecondare queste richieste perché si diventa complici.
Ancora, non ci si dovrebbe nemmeno fidare di sedicenti uffici legali o società di recupero che contattano i malcapitati affermando di essere mandatari di presunte class action per il recupero del maltolto. Tremendamente, come accade proprio nella truffa del Forex anche costoro possono essere parte del malaffare.
E' persino possibile che i nominativi dei truffati circolino nel dark web perché come tutte le persone ferite dall'aver commesso un ingenuità attirano predatori spietati che cercando di raggirarli a loro volta.
Sul punto pare opportuno soffermarsi anche sull'attività di Consob relativa alle scelte d'investimento consapevoli che escludono la possibilità di lasciare campo aperto a sedicenti venditori che si palesano in contesti di reti, networking, community o altro come “esperti” persino arrivando ad autopromuoversi come portatori di autorizzazioni o licenze e ciò quantunque lavorino per soggetti terzi effettivamente operanti e dalle sigle meritevoli di rispetto nell'ambito della raccolta del risparmio, perché il messaggio non viene veicolato nello svolgimento della propria attività ma in un diverso ambito/contesto dove l'elemento preponderante diventa la promozione dell'opportunità di guadagno.
Ulteriore motivo per cui qualunque ipotesi di riservatezza, o meglio di segretezza, deve mettere ancora più in allarme perché l'alta finanza non funziona affatto in questo modo. E se qualcuno afferma che si è dei privilegiati che hanno accesso a una forma di guadagno esclusiva o altre mirabolanti e magnificenti affermazioni, è in realtà molto più probabile che invece di essere entrati a contatto con l'alta finanzia si è purtroppo vittime di un tentativo di truffa.
Come brevemente esposto e rammentando che il presente articolo ha scopo divulgativo e non vuole essere esaustivo, volendo cioè prima di tutto stimolare attenzione e prudenza, il meccanismo distributivo e la promozione/piazzamento di questa che definiamo da subito, per una questione di comodità espositiva, come una truffa può presentare delle variabili. Anche molto sensibili. Ciascuna delle quali non solo è in grado di influenzare l'azione della rete di vendita ma anche, di riflesso, può cambiare parti del paradigma dell'ipotesi di reato tanto sotto il profilo oggettivo quanto soggettivo e quindi non è semplice individuare le fattispecie in diritto da potersi opporre. Quasi tutte queste truffe, come quella del Forex, sono spesso in evoluzione costante. Migliorano anche dai propri errori.
Volendo attribuire un principio sempre di praticità al presente scritto e ribadendo il carattere sintetico, le principali ipotesi di reato contestabili potrebbero essere, principalmente, l’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. la truffa aggravata art. 640 c.p. e l'appropriazione indebita ex. art. 646 c.p. che potrebbero quindi rappresentare il c.d. filone penale.
Cui si potrebbe aggiungere anche l’esercizio abusivo di attività finanziaria ex art. 132 Tub. che tuttavia non sempre rappresenta un valido punto di riferimento contro lo schema Ponzi visto l'insidiosità di quest'ultimo.
Interessante però sono anche i profili relativi all'art. 166 Tuf tenendo conto della recentissima giurisprudenza formatasi sul tema del finto consulente finanziario che raccoglie somme da destinare ad inesistenti investimenti in criptovalute.
A tal proposito sarebbe importante riflettere sul fatto che la principale attività che il privato può compiere è quella non solo di portare a conoscenza della pubblica autorità il fatto che costituisce ipotesi di reato (meglio se tramite un Professionista) ma altresì la successiva eventuale costituzione civile in sede penale, per chiedere il risarcimento del danno.
Nel contempo potrebbe essere poco probabile che un azione di classe (la class action) porti a risultati apprezzabili; purtroppo questo strumento che ha il pregio di attirare molto l'attenzione facendo senza dubbio notizia, potrebbe non essere il più efficace dal punto di vista pratico, per contrastare uno schema Ponzi.
Infatti sembra altresì opportuno sottolineare che una parte dei soggetti che promuovono le class action attraverso internet non affermano di averle già iniziate ma spesso dichiarano di averle allo studio o che esse siano in corso di predisposizione per poi "veicolare" i risparmiatori, che si mettono in contatto desiderosi di conoscere i contenuti della ipotetica class action, verso la costituzione civile in sede penale. Che è un altra cosa. Attenzione quindi anche a chi attrae con l'elemento forte della class action ma poi punta a offrire un diverso servizio.
Qualche ulteriore considerazione per meglio conoscere la fattispecie di reato legata alle vendite piramidali che usano gli schemi Ponzi potrebbe pervenire analizzando la differenza tra le vendite piramidali vietate e quelle consentite nel c.d. marketing multilivello partendo dalla distinzione per qualificare l'uno o l'altra fattispecie prevista nel Codice del consumo e dalla legge numero 173 del 2005.
Ci sono infatti degli elementi da tenere in considerazione che qualificano alcuni schemi Ponzi, ma non necessariamente e non tutte le operatività che vi ruotano attorno. La morfologia dello schema (da alcuni definita anche l'impostazione dello stesso e la sua capacità di evolvere o di adattarsi alle circostanze) è particolarmente duttile e come tale si adegua con semplicità alla convenienza di chi lo pone in essere. La qual cosa vale anche per la fase più terminale, che coincide con la crisi di liquidità.
Laddove, come brevemente illustrato, ogni piramide Ponzi o schema di vendita termina per non essere più in grado di attrarre capitali per ripagare quelli già presenti sotto forma di remunerazione da investimento. La c.d. strozzatura a collo di bottiglia produce, pur se la sua emivita varia a seconda del servizio o del bene oggetto della vendita, una serie di situazioni che a differenza delle precedenti impongono ai venditori una diversa (obbligatoria) serie di scelte. La manovrabilità della truffa e quindi la sua capacità camaleontica di sembrare altro diminuisce con il passare del tempo. Pertanto è corretto considerare come le persone che insistono e perpetrano la stessa in questa fase sono ben più consapevoli circa il carattere decettivo, ingannevole e capzioso di quello che stanno facendo.
Un ulteriore riflessione di potenziale interesse annida nel fatto che alla base della truffa dell'oro ci potrebbe essere la firma di un contratto, quello a mezzo del quale il truffato si impegna all'investimento. Conseguentemente il punto nevralgico potrebbe rivelarsi proprio il presupposto che non si è mai trattato di quest'ultimo. Nessuno ha investito in nulla. Se non forse, una minima parte di quanto versato.
Vengono all'opposto in considerazione alcuni diversi rimedi a disposizione dei soggetti danneggiati che non siano la radicale nullità del contratto, ma la declaratoria di annullamento dello stesso (azione prevista dall’art. 1441 c.c.) facendo leva in particolare e ad esempio sul vizio del consenso secondo quanto previsto dall’art. 1439 c.c.
Si osservi anche quanto rinvenibile nell'ambito dei contratti atipici relativamente alla confusione di patrimoni che, nello schema Ponzi ed in particolare nella truffa dell'oro, sembra prodursi.
Nel contempo si pone il problema delle risorse effettivamente aggredibili, il che ci porta a distinguere due situazioni, l'una riferibile a una realtà già oggetto di provvedimenti da parte della Magistratura (perché magari è già al collasso o è stata scoperta come truffa) e quindi già sottoposta a indagine, distinguendola invece da quelle realtà che pur operando nello stesso modo stanno portando avanti il medesimo "business" senza denotare elementi di stress.
In questi casi un supporto utile è quello dell'indagine forense commissionata a qualificati operatori del settore privato anche attraverso l'Avvocato di fiducia.
Infine, nel precisare nuovamente il carattere assolutamente sintetico e del tutto non esaustivo del presente articolo informativo (ed eventualmente educativo perché da sempre queste ipotesi di truffa si possono evitare facendo attenzione, informazione e chiedendo consigli) potrebbe essere anche interessante elaborare la fattispecie, alla luce della truffa contrattuale basata sul dolo di uno dei contraenti.
Tutto ciò potrebbe rivelarsi utile per trovare una soluzione che prescinda dall'azione penale e consenta a chi si rende conto - magari anche tramite il legittimo sospetto - di agire in via preventiva nei confronti di chi pone in essere queste condotte, non solo ed unicamente nel caso limite che si verifica quando il disastro si è già consumato per intero e si arriva ad arresti, latitanze, sequestri.
E' importante considerare che tutto questo a volte rende incerta la possibilità concreta delle vittime di ottenere indietro il maltolto, pur se nella necessità di punire gli autori di queste truffe.
In conclusione, nella mia veste di Avvocato esperto nel diritto del risparmio non si può che ribadire ancora una volta la necessità di agire sull'educazione finanziaria. La formazione è il presupposto affinché il risparmiatore compia scelte consapevoli e responsabili. Se invece si hanno dei dubbi? Prima di investire, chiedere sempre un consiglio a persone di fiducia.