Nella Legge 23 settembre 2025 n. 132: "disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (di seguito denominata Ai) è presente quello che alcuni commentatori hanno definito il pacchetto giustizia / Ai.
Quasi tutti lo fanno coincidere con gli art. 13 e 15 che recano disposizioni per gli Avvocati e per i Giudici.
Meglio sembrerebbe tuttavia partire dagli art. 11 e 12 per comprendere le finalità dell'intervento voluto dalla norma in questione rammentando il titolo della legge che è "disposizioni e deleghe al Governo".
A tal proposito devesi osservare, in generale, che la centralità, per quanto riguarda l'area di intervento sul macro settore "lavoro", appartiene al tema attualmente più dibattuto e relativo alla possibile sostituzione della manodopera lavorativa umana con l'Ai.
Da questo punto di vista occorre precisare che, con toni sempre più sensazionalisti e allarmanti, in tanti si affrettano a prevedere un apocalittico scenario con una serie di professioni che finirebbero nel dimenticatoio e produrrebbero una legione di disoccupati quale conseguenza dell'avvento dell'Ai.
A prescindere dalla veridicità di queste affermazioni che potrebbero essere più che altro il frutto di una comunicazione social cioè più basata sulle emozioni per attirare l'attenzione invece che su di una ragionata serie di valutazioni la Legge Italiana è molto ben impostata e attenta a questo genere di cautele.
Ecco quindi che l'Art. 11 reca la denominazione: "Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro" individuando immediatamente lo scopo principale dell'Ai laddove si legge al comma 1: "L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea".
La definizione, volutamente perimetrale, circoscrive pertanto l'impiego dell'Ai al servizio dell'uomo e non sostitutiva dello stesso.
Il secondo aspetto fondamentale riguarda la sicurezza e infatti, il comma 2° ha cura di precisare: "L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali".
E non solo ma con un chiaro richiamo a uniformarsi ai più alti ideali giuslavoristici dell'U.E, il comma 3° aggiunge che: "L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea".
Siamo quindi in presenza complessivamente di un triduo che definisce, dal punto di vista identificativo, alcuni inviolabili Leggi quasi come un richiamo alle più note e fantascientifiche della Robotica del grande scrittore I. Asimov. Di fatto si può estrapolare la pregiudiziale che a nessuna macchina intelligente è, allo stato attuale dell'arte, consentito di sostituire o discriminare un essere umano nell'esercizio dell'attività lavorativa. Come pure a nessun sistema informatico che si avvalga dell'apporto di una Ai può essere consentito di violare il diritto alla riservatezza e alla circolazione delle informazioni personali (privacy) in conformità con le norme vigenti.
Orbene, una volta individuato e circoscritto l'ambito di riferimento, quello che si potrebbe anche definire la scelta del campo di interesse prevalente (non esclusivo) il successivo Art. 12 "Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro" introduce la linea guida o se vogliamo la direttiva essenziale: "Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro".
Credo sia interessante sottolineare la scelta di associare alla massimizzazione dei benefici, che come abbiamo visto seguirà il solco di quanto già tracciato dall'articolo precedente, il contenimento dei rischi
Un Osservatorio sotto l'egida del Ministero i cui compiti sono:
1) definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
2) monitorare l’impatto sul mercato del lavoro;
3) identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale;
L’Osservatorio (i cui componenti e la cui operatività avranno seguito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge) promuove anche la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
Tutto ciò posto, venendo alla categoria degli Avvocati non si potrà prescindere dagli elementi già brevemente indicati ed è nell'ottica di armonizzare la disciplina come delineata che occorre leggere anche l'Art. 13 della Legge: "Disposizioni in materia di professioni intellettuali" Il cui comma 1: è l'impronta etica di ciò che è e di quello che sarà il rapporto tra Avvocati e Ai: "L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera".
L'uso del termine "sistemi di Ai" non è casuale. E' da leggersi non solo come agenti ma anche come modelli, seppur vero che solo i primi sono destinati, per il momento all'utilizzatore finale, essendo un affermazione utile per cercare di comprendere le numerose fasi e applicazioni del machine learning e deep learning. Tuttavia la rilevanza dell'addestramento dei modelli assume una diversa valenza nel compendio complessivo della Legge laddove la stessa preveda l'addestramento degli stessi (rimando al mio precedente articolo: https://www.stultiferanavis.it/la-rivista/legge-132-2025-nasce-la-legge-italiana-sullintelligenza-artificiale)
Occorre osservare sul punto che negli ultimi anni il dibattito tecnologico si è aggrovigliato in una serie di "botta e risposta" tra esperti e presunti tali, in prevalenza ricercatori e ex. studenti che si rincorrono per accreditarsi come "più preparati" quasi sempre creano una competizione poco produttiva dove ciascuno addebita ad altri errori nel definire il gergo e il significato dei singoli termini. Sembra un odierna caricatura del labirinto di Cnosso ma senza uscita e dove più che il celebre minotauro a dare la caccia é un dizionario enorme in versione Minecraft. La Legge Italiana guarda (saggiamente) oltre a questa infinita serie di breakpoint tra numerosi (ben inteso non certo tutti) scienziati-tennisti che si denigrano fra loro con atteggiamenti vanesio e narcisisti alla ricerca di notorietà.
Il successivo comma 2° sempre art. 13 interviene invece nel attualissimo problema di informare il Cliente dello Studio del tipo di utilizzo che viene fatto dell'Ai e quindi si legge: "Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".
Sembra quindi che accanto alle già note precisazioni di cui alla Procura legale, fra le quali rammentiamo per esempio l'avere ricevuto espressa indicazione del tariffario forense, della possibilità di ricorrere a negoziazione / mediazione, ecc. ci debba essere l'indicazione che lo studio si avvale di sistemi di intelligenza artificiale richiamando la legge in questione.
Non sembra invece che tale menzione debba essere indicata fra quelle indicazioni più operative che organizzative che vengono consentite dal Cliente. Per esempio tutti conosciamo l'autorizzazione in Procura a farsi rappresentare o sostituire in udienza. L'utilizzo dell'Ai rimane una facoltà del Professionista nell'autogestione dell'organizzazione interna al proprio Studio più vicina alla metodologia di lavoro che all'efficacia funzionale dello svolgimento delle incombenza a lui demandate.
Il Cliente, così facendo verrebbe informato dall'Avvocato del fatto che lo stesso si avvale, a questo punto il termine sarà di "sistemi di intelligenza artificiale" ma con la precisazione che gli stessi sono limitati allo svolgimento, se necessario, di quelle attività strumentali e di supporto all’attività professionale che tuttavia non sottraggono la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione di cui alla Procura rilasciata.
Tutto ciò sarà sufficiente per rendere edotto il Cliente e sarà compito del professionista esporre in maniera sintetica ma di facile comprensione il contenuto di questo supporto. Come pure il ruolo che viene attribuito all'Ai nel compendio complessivo delle attività svolte dallo Studio. Avuto riguardo poi e anche al caso in concreto. Fermo restando che non è espressamente indicata alcuna menzione circa la sussistenza in capo al professionista di una responsabilità in termini di supervisione. Pertanto non pare necessario menzionarla. L'utilizzo di sistemi di Ai andrà riportato anche nell'allegato relativo alla gestione dei dati personali da parte dello Studio. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente coprirà pure questi ultimi.
Occorre osservare che per il momento gli agenti Ai a disposizione degli Studi hanno delle funzionalità relativamente limitate. Buona parte dei prodotti promette buone relazioni con i gestionali cioè con i fascicoli già aperti o da aprire. Per controversie depositate. Esternamente invece l'uso che ne viene fatto è molto simile al Q&A di una qualsiasi app di Ai. L'attività di ricerca sconta ancora dei parametri molto disallineati rispetto alla personalità dell'avvocato pur dando atto che in questo aspetto alcune Ai sono decisamente migliorate. Mentre alcune sono a disposizione del pubblico come lo è un motore di ricerca. E' opportuno ricordare che al momento pare possibile (e forse anche probabile) che tutti disporremo di una Ai nel nostro PC nel prossimo futuro. L'avremo tramite il sistema operativo. Probabilmente dovremo cambiare il PC perché sarà necessario un hardware più complesso che supporti anche i continui aggiornamenti che si renderanno necessari. Tuttavia in uno scenario del genere una Legge pensata per un prodotto che viene commercializzato da una società, che viene aggiornato e usato dall'Avvocato dopo un'adeguata formazione potrebbe non cogliere nel segno del futuro più imminente.
Argomento ben diverso invece riguarda la contrattualistica. A cominciare da quella delle imprese. E in particolare tutta quella che ricade nell'attività del c.d. avvocato d'affari. Prevalentemente le operazioni straordinarie. In questo ambito in effetti la sostituzione è già iniziata. Ma parte dalle imprese. Sono cioè le società che si dotano di agenti Ai in grado di elaborare tutta quella contrattualistica (compreso lo svolgimento delle due diligence) che usualmente negli ultimi 20 anni è stata appannaggio di grandi studi con molti professionisti. In questo caso è impossibile evitare la sostituzione per via del fatto che per le imprese rappresenta una voce del contenimento dei costi e delle spese troppo evidente. Per gli Studi significa meno persone. Un agente Ai crea un contratto in pochissimo tempo e spesso per quanto mi é stato dato di poter vedere in prima persona riesce a proporre una serie di clausole, se ben impostato, che sono efficaci, innovative e vanno parecchio oltre la prassi di adeguare precedenti contratti a nuovi contraenti.
Infine, venendo all'art. 15 "Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria" che invece prevede una corpora delega al Ministero di giustizia, per quanto riguarda i Magistrati, lo stesso si segnala anzitutto per la previsione di cui al comma 1° che esordisce con: "Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria" e che rappresenta la presa d'atto di una tecnologia ancora distante e non omogenea nella sua estensione negli uffici che si occupano dell'attività giudiziaria. Un adozione che si potrebbe ipotizzare si stia sviluppando a macchia di leopardo. Successivamente interviene la precisazione d'obbligo (scontata) tale per cui: "è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti". La conformità di tale previsione alla più alta ispirazione costituzionale del potere giudiziario è un doveroso richiamo all'impossibilità che in tutto o in parte il ruolo del Magistrato sia sostituito dalla macchina intelligente. Pur dando atto delle successive precisazioni che delegano il Ministero avuto riguardo "agli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie".
Nulla viene detto però su che tipo di supporto il Magistrato può trarre dall'Ai.
Forse volutamente datasi la delicatezza di questo aspetto. Laddove i sistemi più avanzati di Ai sono in grado di anticipare e per certi versi preconizzare alcuni comportamenti riguardanti le scelte ragionate. Influenzando il campo probabilistico delle decisioni riducendole in modo da creare una logica comportamentale prevedibile. Occorre prestare in questo contesto particolare attenzione alla psicologia cognitiva e comportamentale che può essere associata, in particolare nelle fasi valutative, ad un euristica del falso consenso che si potrebbe relazionare con i bias cognitivi. Quest'ultimi sono uno dei principali problemi relativi all'addestramento delle Ai
Il vero problema in questo contesto è la capacità delle Ai di guardare molto avanti e in modo coordinato. Il celebre battito d'ali di una farfalla. Come nel gioco degli scacchi non è la mossa attuale quella che il giocatore esperto vede bensì numerose avanti. Non si potrebbe escludere che una Ai decida in base a una visione più aperta e non limitata ad un singolo caso. Il concetto di orientamento del diritto spesso indirizza e modella la società. Infatti tutti sappiamo bene che ciò che è consentito dalla Legge rappresenta un qualcosa di molto invasivo e condizionante. Potrebbe verificarsi l'ipotesi che una certa decisione da parte di uno o più Giudici, apparentemente non così determinanti, riveli invece "guardando molto avanti" un gioco ben più complesso e come tale non si potrebbe escludere che una Ai potrebbe agire per far si che quelle decisioni, come piccoli pezzetti di un puzzle in costruzione, vengano prese allo scopo di rivelare poi un disegno complessivamente ben più grande.
Probabilmente non a caso il comma 4° effettua un rimando corposo all'attività che il Ministro della giustizia è chiamato ad adottare: "nell’elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all’acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo".
Le previsioni di cui sopra vanno senza ombra di dubbio nella direzione di garantire una gestione morbida e armonizzata dell'impiego dell'Ai nei settori chiave della Giustizia che guarda alla sua sacra funzione di pilastro nello stato di diritto. Come pure alla qualificata e prestigiosa opera dei Giuristi, cioè coloro che nel loro importante e irrinunciabile ruolo di Avvocati sono chiamati all'opera di studio, elaborazione, interpretazione e applicazione della scienza del diritto. La parola d'ordine è supporto, non sostituzione.
E' fondamentale però che il Governo e le Associazioni dei Professionisti come pure i nostri organi di massima rappresentanza abbiano il coraggio di mettere insieme (andando oltre il noto meccanismo di conoscenze più o meno suggerite) dei team in particolare di Avvocati esperti non tanto nelle nuove tecnologie ma possidenti alcune caratteristiche interpretative che siano filosofiche e tecniche, in questo caso di scienza del diritto. Un mix che si sta orientando verso una specifica materia di nuova evoluzione e che si sta affermando proprio grazie all'Ai.
Avv. Marco Solferini